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Dirigente Scolastico Prof. Antonino Giacalone

 

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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 4 comma 1 DPR 24/06/98, n. 249

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4 comma 2  D.P.R. n. 249/98).

Agli alunni che mancano ai doveri scolastici , non rispettano le norme, offendono il decoro e la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

 

1) Ammonizione in classe;

2) Allontanamento dalle lezioni per un giorno;

3) Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni;

4) Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni;

5) Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni;

 

·               La sanzione di cui ai numeri 1 e 2 viene applicata quando l'alunno non assolve agli impegni di studio e disturbi il regolare andamento delle lezioni: L'alunno allontanato dalle lezioni del giorno sarà prelevato dai genitori e in loro assenza resterà in classe. La sanzione è inflitta dal Dirigente Scolastico.

 

·               Alla punizione prevista al numero 3 si ricorre allorquando l'alunno, dopo ripetuti richiami, persista nel suo comportamento poco corretto o disturbi in modo da rendere impossibile lo svolgimento delle lezioni, arrechi danno alle strutture, all'arredo scolastico o ai sussidi didattici.

La sanzione è applicata dal Dirigente Scolastico, e, in caso di danni alle strutture, all'arredo e ai sussidi didattici, lo studente è tenuto a risarcire il danno.

 

·               La sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni è adottata nei casi in cui l'alunno manchi di rispetto nei confronti del personale tutto della scuola e dei suoi compagni ed offenda il decoro e la morale. Tale sanzione è applicata dal Consiglio di Classe.

·               Alla sanzione disciplinare di cui al punto 5 si farà ricorso nel caso che lo studente, al quale sia già stata inflitta la punizione indicata al punto 4, persista nel suo comportamento scorretto. La suddetta sanzione è adottata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto.

 

·               Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

 

Contro le decisioni del Consiglio di Classe e della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente del C.S.A. che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale.

 

Contro le punizioni diverse dai punti 4 e 5 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo Interno di Garanzia, composto da due docenti e da due genitori e presieduta dal Dirigente Scolastico.

 

Il presente Regolamento, approvato dal collegio dei Docenti e dal Consiglio d'istituto, fa parte integrante della Carta dei Servizi e dello Statuto degli Studenti previsto dal DPR 24/06/98 n. 249.